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Illegittima l'adozione se l'allontanamento del minore dipende dall'inerzia dei Servizi Sociali - Cass. Civ., Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33147

La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cod. civ. presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore.
L'affidamento etero-familiare disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, è come espressamente previsto dal comma 4, che prevede l'indicazione della presumibile durata ed indica le modalità e tempo dell'eventuale proroga, per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine.
Ne consegue che ove il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori biologici sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore, è illegittimo il provvedimento con il quale sia revocata la responsabilità genitoriale dei genitori biologici. (VC)
 
 
Adozione – Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Affido eterofamiliare - Servizi Sociali – Mancanza di tempestività da parte dei Servizi Sociali – Revoca del decreto di adozione – Sussiste – Rif. Leg. artt. 333 e 336 cod. civ.; art. 4 Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 8 della CEDU; art. 32 Cost.; art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.