Rilascio C.I.E. del minore valida per l'espatrio: è irrilevante la specificazione della caratterizzazione di genere di ciascun genitore - Trib. di Roma, Sez. XVIII, Ord., 9 settembre 2022
Si ringrazia l'Avv.ta Federica Tempori (co-difensore nel procedimento con Vincenzo Miri), socia Ondif sez. Livorno, per la segnalazione dell'interessante provvedimento
Nel caso di specie, si discute dell’esistenza o meno di un diritto di due donne, giuridicamente riconosciute come genitrici della bambina (l’una per esserne anche madre naturale, l’altra per averla adottata) a vedersi identificate, nella carta d’identità della figlia, in modo conforme alla loro identità sessuale e di genere, o comunque in termini neutri; e del diritto della minore stessa ad una corretta rappresentazione della sua situazione familiare, come figlia (naturale e giuridica) di due donne, quindi di due “madri”, o comunque di due “genitori”.
Il caso è senza dubbio interessante, in quanto discutendosi del rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio, la falsa rappresentazione del ruolo parentale di una delle due genitrici, in evidente contrasto con la sua identità sessuale e di genere, comporta poi conseguenze (almeno potenziali) rilevanti sia sul piano del rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, sia sul piano della necessaria applicazione del diritto primario e derivato dell’Unione europea.
Francesca Ferrandi
Si ringrazia l'Avv.ta Federica Tempori (co-difensore nel procedimento con Vincenzo Miri), socia Ondif sez. Livorno, per la segnalazione dell'interessante provvedimento
Nel caso di specie, si discute dell’esistenza o meno di un diritto di due donne, giuridicamente riconosciute come genitrici della bambina (l’una per esserne anche madre naturale, l’altra per averla adottata) a vedersi identificate, nella carta d’identità della figlia, in modo conforme alla loro identità sessuale e di genere, o comunque in termini neutri; e del diritto della minore stessa ad una corretta rappresentazione della sua situazione familiare, come figlia (naturale e giuridica) di due donne, quindi di due “madri”, o comunque di due “genitori”.
Il caso è senza dubbio interessante, in quanto discutendosi del rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio, la falsa rappresentazione del ruolo parentale di una delle due genitrici, in evidente contrasto con la sua identità sessuale e di genere, comporta poi conseguenze (almeno potenziali) rilevanti sia sul piano del rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, sia sul piano della necessaria applicazione del diritto primario e derivato dell’Unione europea.
Francesca Ferrandi
Al momento dell’emissione di una carta d’identità elettronica (C.I.E.), valida per l’espatrio, a nome della figlia minore, il Sindaco quale ufficiale del Governo, in corrispondenza con l’indicazione del ruolo genitoriale ricoperto deve indicare, sul documento, la qualifica neutra di «genitore», previa, ove necessario, ogni opportuna modifica tecnica del software e dell’hardware destinato alla richiesta, la compilazione, l’emissione e la stampa delle carte d’identità elettroniche. (FF)
Minori – Carta d’identità elettronica – Rilascio – Stepchild adoption; Rif. Leg. Art. 8 CEDU e art. 44, c. 1, lett. d), L. n. 184/83
editor: Ferrandi Francesca
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