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Se il bambino cade, la colpa è del nonno - Cass. Civ., Sez. VI - 3, ord., 11 novembre 2022, n. 33390

Esclusa la responsabilità ex  art. 2051 c.c. del Comune, se la caduta del bambino sia avvenuta in un luogo a lui ben noto, posto che si era nei pressi della casa del nonno, il quale era obbligato ad un’adeguata sorveglianza; sicchè il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Il principio viene dedotto alla luce di quanto la giurisprudenza ha più volte affermato ossia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (VC)


Responsabilità civile – Rif. Leg. artt. 1227, 2051, 2729 cod. civ.