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Il rappresentante legale del minore danneggiato dal reato, anche se avvocato, deve costituirsi con il ministero di un difensore - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 novembre 2022 n. 43031

In tema di costituzione di parte civile, il rappresentante legale del minore danneggiato dal reato, seppure esercente la professione forense, deve costituirsi necessariamente con il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del Legislatore costituisce espressione della volontà di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica e che ad essa non deroga la previsione dell'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che va letta in coordinamento con le specifiche previsioni procedurali di ogni ramo dell'ordinamento).
Nel caso in esame, l’imputato attraverso il proprio difensore aveva impugnato la sentenza che confermava la condanna per delitto di maltrattamenti verso la propria compagna e i loro figli minori con l’aggravante della ubriachezza abituale.
Uno dei motivi del ricorso che è stato accolto dalla cassazione, riguardava la violazione della legge processuale essendosi il curatore speciale dei minori costituito parte civile in giudizio, nominando sè stesso come difensore e procuratore dei medesimi: secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente consentito ciò attraverso l’applicazione dell’art. 86 c.p.c., norma invece inapplicabile nel rito penale nel quale, a differenza che in quello civile, vi è sempre l’obbligo della difesa tecnica. (VC)

Minori - Difesa del minore nel giudizio penale - Parte civile - Costituzione – Rappresentante legale del minore danneggiato - Esercente la professione forense - Procura ex art. 100 cod. proc. pen. - Necessità – Ragioni – Rif. Leg. artt. 86 c.p.c.; 100 cod. proc. pen.