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Indagine sulle cause della disparità  anche in appello. Corte d'Appello di Bologna, 28 marzo 2022

Il superamento della distinzione fra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio non determina un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché il riconoscimento non è fondato su uno solo degli indicatori, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione di disparità.

Nel giudizio di divorzio in appello, da svolgersi secondo il rito camerale, l’acquisizione dei mezzi di prova e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali. (CF)

Divorzio – mantenimento – prova in appello – contraddittorio – valutazione comparativa

Rif. Leg.: Art. 4 comma 15 L.898/70; art. 5 L.898/70

Conforme: Cass. Sez. I, 13 aprile 2012 n. 5876; Cass. 27 maggio 2005 n. 11319; Cass.. Sez. VI, 8 giugno 2016 n. 11784

 

Sabato, 12 Novembre 2022
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte d'Appello di Bologna, Est. Rossino, sentenza 28.03.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nella fattispecie il riconoscimento dell’assegno divorzile non è fondato sul presupposto della rinuncia ad occasioni di progressione di carriera o di crescita lavorativa, bensì sulla circostanza di essersi la moglie occupata in via prevalente dell’organizzazione domestica, consentendo al marito di dedicare maggior tempo all’attività lavorativa e di fruire di maggiori opportunità di progressione in carriera.

autore: Fossati Cesare