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Vittimizzazione secondaria e sottovalutazione del pregiudizio. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 10 novembre 2022

Nonostante le segnalazioni aventi ad oggetto i maltrattamenti posti in essere dal padre, l’autorità giudiziaria interna non ha inteso sospendere gli incontri con i figli e costoro sono stati costretti a continuare a vedere il padre in assenza delle condizioni di sicurezza.

La decisione dell’Autorità interna di sospendere la responsabilità genitoriale della ricorrente, quale sanzione a fronte della mancata cooperazione, dimostra di non aver affatto tenuto conto della situazione di violenza alla quale ella era soggetta. (CF)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - maltrattamenti – incontri protetti – mancanza di condizioni di sicurezza - sospensione della responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Art. 8 Convenzione

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CEDU I.M.c.Italie requete 25426 2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione in favore della madre e dei figli e condanna l’Italia al risarcimento del danno morale liquidato in euro 7000

autore: Fossati Cesare