Vittimizzazione secondaria e sottovalutazione del pregiudizio. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 10 novembre 2022
Nonostante le segnalazioni aventi ad oggetto i maltrattamenti posti in essere dal padre, l’autorità giudiziaria interna non ha inteso sospendere gli incontri con i figli e costoro sono stati costretti a continuare a vedere il padre in assenza delle condizioni di sicurezza.
La decisione dell’Autorità interna di sospendere la responsabilità genitoriale della ricorrente, quale sanzione a fronte della mancata cooperazione, dimostra di non aver affatto tenuto conto della situazione di violenza alla quale ella era soggetta. (CF)
Diritto al rispetto della vita privata e familiare - maltrattamenti – incontri protetti – mancanza di condizioni di sicurezza - sospensione della responsabilità genitoriale
Rif. Leg.: Art. 8 Convenzione
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La Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione in favore della madre e dei figli e condanna l’Italia al risarcimento del danno morale liquidato in euro 7000
autore: Fossati Cesare
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