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Affido esclusivo ma monitoraggio dei servizi a fini di recupero. Corte d'Appello di Milano 26 ottobre 2022

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio primario dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Tale genitore, va individuato, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riferimento alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

Pur nel contesto di un affidamento esclusivo dei figli, è corretta la decisione di mantenere il monitoraggio da parte dell’ente sul nucleo che avrà la fondamentale funzione di garantire, favorire e mantenere il coinvolgimento del padre nei processi decisionali inerenti i minori. (CF)

Separazione personale – addebito – affidamento dei figli – affido esclusivo - coordinazione genitoriale – incarico ai servizi sociali - mantenimento

Rif. Leg.: Artt 150, 151, 337-ter e 337-quater c.c.