Il divieto di espulsione opera anche nei confronti di soggetti omosessuali - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8 novembre 2022 n. 42029

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Incombe sull'interessato l'onere di adeguatamente prospettare l'esistenza di uno stato di rischio per la propria incolumità, mentre grava sul giudice il dovere di verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, la fondatezza delle allegazioni difensive riguardo a tale stato di rischio.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione del Tribunale capitolino che aveva riconosciuto lo status di rifugiata alla ricorrente, accusata per spaccio di stupefacenti, ai sensi degli artt. 7 e ss. D. Lgs 251/2007 per essere stata accertata la sua condizione di omosessualità, condizione che in Nigeria è prevista dalla legge come reato, punito con la reclusione. (VC)
 

Status di rifugiato - Espulsione del rifugiato – Divieto di espulsione – Rif. Leg. art. 19 D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286; L. 18 dicembre 2020 n.173