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AdS. Il dies a quo dell'interruzione del processo in cui sia parte un amministrato - Cass. Civ., Sez. I, ord., 8 novembre 2022, n. 32845

Il provvedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, per l’estrema flessibilità e duttilità che caratterizza l’istituto, inteso quale presidio mobile, non determina di per sé l’interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell’amministrazione e, anche qualora il difensore dell’amministratore dichiari in udienza l’evento, non ne consegue come automatismo, l’interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell’interdizione e dell’inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l’interruzione del giudizio, il dies a quo per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex articolo 305 c.p.c. decorre per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell’evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l’effettiva capacità di agire residua dell’amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l’interruzione del processo. (VC)

 
Amministratore di sostegno – Interruzione del processo – Rispetto del contraddittorio - Termine di decorrenza – Rif. Leg. artt. 75 e 300 cod. proc. civ.