L'implementazione dei turni di visita deve essere conforme al superiore interesse del minore - Trib. di Verona, decr., 18 ottobre 2022
Si ringrazia l’Avv. Barbara Maria Lanza, Coordinatrice Regionale Ondif Veneto, per la segnalazione del provvedimento e per la redazione della massima
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Il tribunale scaligero, disposta l’audizione del minore alla luce di quanto emerso e del citato profilo legato alla distanza geografica tra i luoghi di residenza delle parti, ha ritenuto non fosse conforme al superiore interesse del suddetto minore, accogliere la decisa implementazione dei turni di visita richiesti dal padre. Questo avrebbe implicato per il ragazzino un gravoso onere in capo a quest'ultimo di trasferire il rilevante materiale scolastico necessario per affrontare di seguito tre giorni scolastici, nonché l'effettuazione di frequenti e non brevi viaggi tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo di frequentazione della scuola del minore. Tale calendario appare altresì non idoneo a offrire a quest'ultimo la possibilità di svolgere alcune attività extradidattiche, attività necessarie per lo sviluppo di imprescindibili relazioni sociali, avuto riguardo all'età adolescenziale del citato minore. (FF)
Minori – Affidamento dei figli – Diritto di visita – Interesse del minore – Ascolto del minore; Rif. Leg. Art. 315-bis c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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