L'attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte - Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 31 ottobre 2022, n. 32061
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2. (VC)
Avvocato - Processo civile - Spese processuali – Rif. Leg. artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
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editor: Cianciolo Valeria
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