inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La distanza chilometrica tra i luoghi di residenza della beneficiaria e della di lei sorella non è circostanza impeditiva allo svolgimento della funzione - Cass. Civ., Sez. I, ord., 2 novembre 2022, n. 32321

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare.
La misura adottata non risponde ai requisiti legali previsti per la sua applicazione. Non si è tenuto conto della contrarietà alla misura manifestata dalla stessa amministrata o comunque della volontà della stessa di recuperare la propria autonomia.
La corte di merito, secondo gli Ermellini, ha errato, nel caso di specie, perché non ha tenuto in considerazione la possibilità di far assumere l’incarico alla sorella della beneficiaria: la distanza chilometrica tra i luoghi di residenza della beneficiaria e della di lei sorella non è infatti, una circostanza univocamente impeditiva allo svolgimento della funzione, se non correlata alla previsione della gravosità e frequenza dell’impegno richiesto nell’assolvimento della stessa.
Il decreto impugnato è stato cassato. (VC)



Amministratore di sostegno – Finalità - Dissenso della beneficiaria - Presenza di rete familiare - Protezione della persona - Rif. Leg. art. 405 cod. civ.; artt. 720 bis e 738 c.p.c.