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Sequestro conservativo e tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari - Tribunale di Bologna, ord. 13 agosto 2022

Il sequestro conservativo può essere concesso quando sussistano il fumus boni iuris, ovvero la presumibile esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente (è sufficiente l'eventuale sussistenza del credito, non essendo necessario, invece, che il credito sia ben definito nel suo importo; basta, infatti, che sussista al momento presente e che non sia semplicemente probabile ed eventuale) ed il periculum in mora, desumibile sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.(VC)


Successioni - Sequestro conservativo e tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari – Rif. Leg. artt. 457, 542, 565, 769, 1298, 1854 cod. civ.; artt.669 - terdecies, 671 cod. proc. civ.