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Violazione degli obblighi di assistenza familiare e prova dell'incapacità  economica dell'obbligato - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 26 ottobre 2022, n. 40553

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 26 ottobre 2022, n. 40553; Pres. Villoni, Rel. Cons. De Amicis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dell’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.  Inoltre, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione; del tutto inidonea, poi, deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà. (FF)


Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare; Rif. Leg. Art. 570 c.p.

autore: Ferrandi Francesca