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Stalking. L'amante è assolta ma deve risarcire il danno - Cass. Pen., Sez. V, sent., 25 ottobre 2022, n. 40298

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.
Nel caso in esame, la sentenza pronunciata dal tribunale aveva motivato l’assoluzione facendo riferimento all’asserita mancanza dell’evento poiché lo stato d’ansia derivato all’uomo in conseguenza della vicenda era stato causato dal clima che si era instaurato all’interno della famiglia una volta che era stata scoperta la relazione extraconiugale. La sentenza di appello si era confrontata con tale motivazione ritenendola contraddetta dall’istruttoria dalla quale, invece, emergeva che era stata la assillante condotta persecutoria dell’imputata che aveva creato lo stato d’ansia poiché il nucleo familiare era già venuto da tempo a conoscenza della relazione adulterina. (VC)


Stalking - Sentenza di appello che riforma la decisione di assoluzione del giudice di primo grado - Obbligo del giudice d'appello di motivazione rafforzata - Sussistenza - Esclusione - Ipotesi - Motivazione generica della decisione assolutoria – Rif. Leg. art. 612 bis cod. pen; artt. 533, 581 e 591 cod. proc. pen.