Assegno divorzile per la moglie che per 25 anni di matrimonio si è dedicata all'attività  di casalinga - Corte di Appello di L'Aquila, Sent., 12 luglio 2022


Si ringrazia l’Avv. Antonella Capretti, Pres. Ondif sez. di Chieti, per la segnalazione del provvedimento

Martedì, 25 Ottobre 2022
Giurisprudenza | Merito | Divorzio Tribunale di Chieti
Corte di Appello di L’Aquila, Sent., 12 luglio 2022; Pres. Del Bono, Est. Fuina per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro coniuge. (FF)


Divorzio – Assegno divorzile – Presupposti – Funzione; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

editor: Ferrandi Francesca