Assegno divorzile per la moglie che per 25 anni di matrimonio si è dedicata all'attività di casalinga - Corte di Appello di L'Aquila, Sent., 12 luglio 2022
Si ringrazia l’Avv. Antonella Capretti, Pres. Ondif sez. di Chieti, per la segnalazione del provvedimento
Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro coniuge. (FF)
Divorzio – Assegno divorzile – Presupposti – Funzione; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
editor: Ferrandi Francesca
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