L'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. è strutturalmente sovrapponibile all'ipotesi prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 21 ottobre 2022, n. 40045
Martedì, 25 Ottobre 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
| Minori
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Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p., non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (FF)
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Circostanza aggravante; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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