inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Mancato collegamento al link team. La parte ha l'onere di segnalare tempestivamente i problemi tecnici al fine della rimessione in termini - Cass. Civ., Sez. I, ord., 13 ottobre 2022, n. 29919

In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall'ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell'udienza a distanza ha l'onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza.
Nel caso in esame, durante un procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni relativo al rientro dall’estero di una minore, nel luogo da cui sarebbe stata abusivamente sottratta la Corte di appello aveva mancato di attivare la piattaforma Teams e aver considerato ininfluente tale collegamento TEAMS, in violazione del principio del contraddittorio fra le parti. (VC)


 

Processo civile - Collegamento TEAMS - Principio del contraddittorio fra le parti – Rif. Leg. art. 315 bis cod. civ.; artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996; art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980; art. 11, comma 2, del Regolamento Unione Europea n. 2201/2003