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Revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Esperibile il ricorso in opposizione - Cass. Pen., Sez. IV, ord., 17 ottobre 2022, n. 39026

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al Presidente dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso").
Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione. (VC)


Gratuito patrocinio - Revoca del provvedimento di ammissione - Mezzo di impugnazione – Rif. Leg. artt. 99, 112 e 113 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)