Il genere femminile motivo di discriminazione. Tribunale di Bologna, 14 settembre 2022
Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice, devono essere impiegate tutte le informazioni in merito al paese di origine che siano adeguatamente aggiornate, la cui mancata considerazione costituisce violazione dell’obbligo di tener conto del fatto notorio, vale a dire delle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione.
I presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ricorrerebbero, alla luce delle linee guida UNHCR, anche quando la donna, che abbia già subito la pratica della MGF, in base alle circostanze individuali del suo caso e della specifiche usanze della sua comunità, sia esposta al rischio di soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale oppure essere sottoposta ad altra forma di persecuzione in quanto donna.
La pratica, oltre ad essere di per sé lesiva di diversi diritti compresi nel nucleo inalienabile delle prerogative fondamentali dell'individuo, quali l'integrità personale, la libera scelta sessuale - poste le conseguenze, fisiche e psicologiche, che la mutilazione comporta per la successiva vita sessuale ed intima della donna - la salute, con riferimento ai gravi ed inutili rischi che da tale pratica derivano, comporta un trattamento discriminatorio, perché costituisce un simbolo di diseguaglianza della donna rispetto all'uomo. (CF)
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Protezione internazionale - MGF – persecuzione – violenza – fatto notorio
Rif. Leg.: art. 3 comma 5 d. lgs. 251/2007 – art. 115 cpc
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Il Tribunale di Bologna con decreto del 14.09.2022 ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una giovane donna originaria della Guinea sulla base dell’appartenenza al genere femminile come motivo di persecuzione ed attribuendo alla minaccia di matrimonio forzato ed alla pratica delle MGF - che costituiscono una chiara e palese manifestazione della violenza sulle donne - la rilevanza di atti persecutori ai fini del riconoscimento della protezione internazionale richiamando in tale senso la convenzione di Istanbul e la recente giurisprudenza della Cassazione sul punto (Cass. 12647/2022 e 8980/2022).
*Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Sara Dori, associata Ondif sezione bolognese
editor: Fossati Cesare
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