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L'efficacia della sentenza straniera di adozione richiede un giudizio. Cass. I sez., sent. 21 settembre 2022 n. 27600

In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che siano soddisfatti i requisiti fissati dalla legge.

La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante appello e non direttamente con il ricorso per cassazione. (CF)

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Adozione internazionale – efficacia automatica – non sussiste – decreto – impugnazione - appello

Rif. Leg.: art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218