La funzione assistenziale e perequativa dell'assegno divorzile interpretata alla luce dei principi costituzionali - Tribunale Verona, Sent., 4 ottobre 2022
Si ringrazia l’Avv. Alessia Cucchetto per la segnalazione del provvedimento e per la redazione della massima
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La dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio e la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico, ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati da leggersi della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. In altri termini, ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. (FF)
Divorzio - Assegno divorzile – Funzione assistenziale e perequativa - Principi costituzionali; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e artt. 2, 3 e 29 Cost.
autore: Ferrandi Francesca
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