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Il curatore speciale del minore nominato per testamento non è rappresentante - Tribunale Vicenza, decr. 7 dicembre 2021

Il curatore speciale del minore può assumere in concreto le funzioni affidategli dal testatore solo dopo che il minore stesso abbia accettato l'eredità e i beni oggetto dell'asse siano entrati nel suo patrimonio, posto che la designazione del curatore speciale (che non è il legale rappresentante del minore) non può elidere l'insopprimibile diritto di accettare o meno l'eredità da parte del chiamato all'eredità.
Nel caso in cui i beni siano devoluti ad un minore l’accettazione beneficiata è onere dei rappresentanti legali. (VC)


Testamento – Curatore del minore - Nomina del curatore speciale per testamento – Minore - Amministrazione dei beni ereditari - Rif. Leg. art. 356 cod. civ.