Il curatore speciale del minore nominato per testamento non è rappresentante - Tribunale Vicenza, decr. 7 dicembre 2021
Il curatore speciale del minore può assumere in concreto le funzioni affidategli dal testatore solo dopo che il minore stesso abbia accettato l'eredità e i beni oggetto dell'asse siano entrati nel suo patrimonio, posto che la designazione del curatore speciale (che non è il legale rappresentante del minore) non può elidere l'insopprimibile diritto di accettare o meno l'eredità da parte del chiamato all'eredità.
Nel caso in cui i beni siano devoluti ad un minore l’accettazione beneficiata è onere dei rappresentanti legali. (VC)
Testamento – Curatore del minore - Nomina del curatore speciale per testamento – Minore - Amministrazione dei beni ereditari - Rif. Leg. art. 356 cod. civ.
Testamento – Curatore del minore - Nomina del curatore speciale per testamento – Minore - Amministrazione dei beni ereditari - Rif. Leg. art. 356 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
Venerdì, 13 Giugno 2025
Imposta di registro. Se nella divisione ereditaria vi è assegnazione di beni ... |
Giovedì, 12 Giugno 2025
L'accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale? - Cass. ... |
Martedì, 10 Giugno 2025
Nullità del testamento e prova dell’analfabetismo del testatore - Tribunale Campobasso, sent. ... |
Lunedì, 2 Giugno 2025
Eredità. Il certificato dello stato di famiglia è idoneo a dimostrare la ... |