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Nel bilanciamento delle ragioni della decisione sta il quantum. Tribunale di Cremona, 19 agosto 2022

Nel giudizio di divorzio le “ragioni della decisione” consentono una valutazione dei criteri di imputabilità e di responsabilità del fallimento del matrimonio dalle quali deriva la funzione risarcitoria attribuita all'assegno divorzile, che potrà per questo motivo essere riconosciuto in capo alla parte che ha subito la fine del matrimonio per colpa dell'altro.

Al fine del riconoscimento di un assegno divorzile non è necessario che un coniuge abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro, essendo sufficiente che sia dato un sacrificio o una compromissione delle possibilità lavorative, quindi delle condizioni reddituali, in ragione di scelte endofamiliari assunte. (CF)

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Divorzio – contributo al mantenimento – ragioni della decisione

Rif. Leg.: art. 5 comma 6, l. 898/70

Lunedì, 10 Ottobre 2022
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito Tribunale di Cremona
Tribunale di Cremona, Est. Scarsato, sentenza 19.08.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per il Tribunale cremonese è da ritenersi data in capo alla moglie una condizione di mancanza di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, in parte dovuto a ragioni oggettive: è acquisito agli atti un notevole squilibrio patrimoniale e reddituale fra le parti da ricondursi eziologicamente sia a scelte comuni endofamiliari, sia alla non breve durata del matrimonio fra le parti, sia alla non giovanissima età della resistente; in parte da ricondursi alle ragioni della decisione, con funzione risarcitoria, benché di non comune applicazione. Dal "decalogo dei doveri coniugali" fissato dal marito si evincono le imposizioni alla moglie di fare e tenere tutta una serie di comportamenti limitativi delle sue libertà fondamentali.

In costanza di matrimonio la moglie aveva ricevuto in donazione dal marito importanti elargizioni, a dire del marito sufficientemente compensative del suo contributo alla vita matrimoniale e della compromissione delle sue possibilità lavorative e economiche. Per il Giudice tuttavia tali elargizioni non possono essere considerate sufficienti per compensare sia le minori attuali chances di accesso al mondo del lavoro della moglie, sia le prevedibili difficoltà economiche che incontrerà una volta che andrà in pensione.

editor: Fossati Cesare