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Revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva. La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione - Cass. Pen., Sez. Unite, sent., 28 settembre 2022, n. 36754

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall'art. 299, comma 3, c.p.p., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., di proporre impugnazione."
La VI Sezione Penale della Cassazione aveva rimesso con ordinanza del 16 febbraio 2021 n. 5551 , il ricorso alle Sezioni Unite, sulla seguente questione: "se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona sia ammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui sia stata disposta la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in violazione del diritto al contraddittorio riconosciuto alla stessa persona offesa dall'art. 299 c.p.p., comma 3". (VC)


Violenza alla persona – Maltrattamenti – Persona offesa - Misura cautelare – Revoca – Ricorso per cassazione – Rif. Leg. artt. 90 bis, 90 ter, 299, 310, 311, 369 e 415 bis c.p.p.; artt. 10, 24 e 111 Cost.