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Per la riconciliazione vale la ricostruzione spirituale e materiale del vincolo matrimoniale. Tribunale di Bergamo, 13 luglio 2022

L'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio per intervenuta riconciliazione fra i coniugi deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, non avendo invece particolare rilievo né i meri elementi psicologici, né, di per sé, la stessa ripresa della convivenza.  (CF)

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Divorzio – riconciliazione - presupposti

Rif. Leg.:  art. 157 c.c.

Domenica, 2 Ottobre 2022
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Sezione Ondif di Bergamo
Trib. Bergamo, Est. Costanzo, sentenza 13.07.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il resistente, comparso personalmente, ha dichiarato di aver ripreso la convivenza con la moglie da quattro mesi e ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, alla quale la difesa della ricorrente si è opposta sostenendo che la moglie avesse inizialmente espresso il mero desiderio di tentare un ricongiungimento col marito - di per sé non sufficiente a determinare la riconciliazione dei coniugi.
Per il Tribunale l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, desumibile da svariati indici e dal fatto che la moglie ha ripristinato una comunione materiale e spirituale col marito, dichiarandosi appagata e soddisfatta della loro relazione nella convinzione che egli fosse cambiato, rende improcedibile la domanda di divorzio, non potendo valere in senso contrario il sorgere di una successiva crisi coniugalis che abbia nuovamente determinato l'interruzione della convivenza.

autore: Fossati Cesare