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Affidamento esclusivo e principio di bigenitorialità . Tribunale di Alessandria, 21 settembre 2022

All'esito di un percorso di riavvicinamento padre-figlio condotto sotto l'egida dei Servizi Sociali, nel contesto di un vigente affido esclusivo in favore della madre con frequentazione del figlio da parte del padre in luogo neutro, va conferita efficacia all'accordo raggiunto dalle parti in ordine al diverso regime di frequentazione, una volta depositata la valutazione psichiatrica e neurologica richiesta dal CTU sul padre, inizialmente assente dalla vita del figlio e apparentemente omertoso per problemi organici o psichiatrici conseguenti al trauma a suo tempo subito.   (CF)

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Affidamento esclusivo e "super esclusivo" del minore - Principio di bigenitorialità - Recupero del rapporto padre-figlio - Superiore interesse del minore.

Rif. Leg.: artt. 337 ter, 337 quater, 337 octies c.c.   

Trib. Alessandria, Est. Bonci, decreto 21.09.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, il Tribunale di Alessandria, dopo avere affidato, in via provvisoria ed urgente, il figlio minore in via esclusiva alla madre e aver disposto la frequentazione padre-figlio in luogo neutro sotto il controllo del CISSACA di Alessandria, nominato il CTU per valutare la personalità ed eventuali patologie psichiatriche dei genitori, la qualità delle loro relazioni con il figlio, nonché il miglior progetto per l'affidamento e la collocazione del minore, con individuazione di eventuali interventi attivabili a sostegno del rapporto genitoriale o del minore, ha riconosciuto l'indubbia positività del percorso di riavvicinamento padre-figlio intrapreso sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, in conseguenza del quale le parti hanno ritenuto di poter concordare un regime di frequentazione non più in luogo neutro.

Tanto è stato possibile grazie alla cura e alla devozione manifestata da entrambi genitori che così hanno arginato le esistenti conflittualità per anteporre, al proprio interesse, quello del figlio minore, il quale, recuperato il rapporto con il padre, è emerso molto più felice e sereno.

Tuttavia, posto che la CTU, specialista psichiatra e psicoterapeuta, ha rigidamente subordinato la liberalizzazione della frequentazione padre-figlio ad una valutazione sul primo, già affetto da tumore cerebrale, da parte di un neurologo e di uno psichiatra, il Collegio ha ritenuto di condizionare l'efficacia dell'accordo raggiunto dalle parti al deposito di una perizia asseverata valutativa come sopra.

La causa è stata pertanto rinviata per esame della relazione psichiatrica e neurologica, ferme le condizioni in atto, e contestualmente è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.

autore: Fossati Cesare