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L'assegnazione della casa familiare rileva oppure no ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 settembre 2022, n. 27599

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 settembre 2022, n. 27599; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perchè il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto. (FF)


Separazione – Casa familiare – Assegno di mantenimento – Addebito della separazione; Rif. Leg. Artt. 156 c.c. e 116 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca