Spese accessorie per la prole: non sempre basta la sentenza di separazione. Corte Appello Venezia, 5 settembre 2022
In materia di spese straordinarie per la prole, il provvedimento che fornisce il titolo esecutivo al genitore separato è sempre generico e non quantifica mai l'importo dovuto. Pertanto, per poter procedere all'esecuzione forzata, la parte che intenda ottenere il rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per intero deve adire il giudice perché accerti preventivamente con un giudizio a cognizione piena l'effettiva esistenza degli esborsi e li quantifichi nel dettaglio. (CF)
Rif. Leg.: art. 615 cpc – art. 337-ter c.c.
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La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale scaligero che ha accolto l’opposizione promossa ex art. 615 cpc dal genitore non collocatario al quale era stato intimato, con atto di precetto notificato dalla ex moglie, il pagamento di spese accessorie in forza di sentenza di separazione.
Secondo il Giudice di secondo grado, per ottenere il rimborso di spese accessorie per la quota gravante sull’altro genitore in forza di sentenza di separazione (o divorzio), chi ha anticipato il pagamento deve munirsi di ulteriore titolo esecutivo con riguardo a spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
Nel caso concreto veniva richiesto il rimborso di spese sostenute in relazione ad un viaggio di studio compiuto dalla figlia all’estero che, ad avviso del giudice di primo e secondo grado, non potevano considerarsi spese ripetitive né determinate in modo chiaro nel loro ammontare, ma esborsi fuori dall’ordinario mantenimento.
La Corte ha, pertanto, respinto il motivo di gravame dedotto dall’appellante, che riteneva la sentenza di separazione titolo esecutivo idoneo a fondare l’esecuzione per il recupero di tali spese, poiché non certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.
La sentenza in esame ha respinto gli ulteriori motivi di gravame confermando la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla mancata prova del preventivo accordo con l’altro genitore. Se è vero, infatti, che, ai fini della rimborsabilità, il previo concerto non è richiesto per spese sostenute nell’interesse dei figli, fatta salva la tempestiva comunicazione di validi motivi di dissenso, nel caso in esame trattandosi di spese particolari (riferibili alla permanenza della figlia all’estero) per esse non poteva prescindersi dal consenso del genitore non collocatario.
La Corte ha ritenuto, da ultimo, inammissibile la prova orale, stante la genericità degli oltre 800 capitoli formulati, e non contestata la circostanza che le spese precettate erano state sostenute tramite il conto corrente intestato alla figlia e, pertanto, non direttamente dal genitore richiedente il rimborso.
*Si ringrazia l’Avv. Marika De Bona per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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