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L'esercizio della bigenitorialità  non può subire limitazioni per effetto delle scelte esclusive ed unilaterali di uno dei genitori - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 settembre 2022, n. 27346

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 settembre 2022, n. 27346; Pres. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’esercizio della bigenitorialità costituisce un diritto per il minore, essendo eziologicamente collegata all'obiettivo di un suo equilibrato sviluppo psico fisico. Tale diritto ha una forte posizione di preminenza all'interno del diritto alla vita familiare e può subire limitazioni od essere compresso solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore e non per effetto delle scelte esclusive ed unilaterali di uno di essi, o per comportamenti che se protratti nel tempo oltre un limite ragionevole e non adeguatamente contrastati, possano realizzare una cristallizzazione arbitraria della mancanza di una figura genitoriale. In questo quadro, l'ascolto del minore, ancora in tenera età, non costituisce uno strumento conoscitivo dell'effettiva situazione familiare. (FF)


Responsabilità genitoriale – Minori – Bigenitorialità; Rif. Leg. Artt. 336-bis e 337-octies c.c..

editor: Ferrandi Francesca