inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La liquidazione complessiva del danno non patrimoniale - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 19 settembre 2022, n. 27380

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 19 settembre 2022, n. 27380 ; Pres. Spirito, Rel. Cons. Rubino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali.
Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "barème" medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità.
Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi).
Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi. (FF)


Diritti della persona - Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale - Liquidazione e valutazione – In genere; Rif. Leg. Art. 2059 c.c.

autore: Ferrandi Francesca