Deve essere revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia 31enne per avere questa raggiunto l'indipendenza economica - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27308
La Suprema Corte, nella pronuncia qui allegata, ricorda altresì che, in tema mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poichè, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
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In tema di mantenimento del figlio maggiorenne, l’età di quest’ultimo (nel caso di specie anni 31), il titolo di studio conseguito ormai da anni e l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro con mansioni coerenti con gli studi svolti attestano che il percorso educativo-formativo è stato completato da tempo e che il figlio è stato messo nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente. Tali circostanze, quindi, giustificano la revoca dell'assegno di mantenimento posto originariamente a carico di uno dei due genitori. (FF)
Separazione dei coniugi – Mantenimento del figlio maggiorenne – Mantenimento dei figli – Revoca; Rif. Leg. Art. 337 septies c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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