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Sull'annullamento dell'accordo di omologa della separazione consensuale per vizio del consenso - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 settembre 2022, n. 27323

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 settembre 2022, n. 27323; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c.,  possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Invero, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c.,  ove la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. (FF)


Separazione consensuale – Convenzione di separazione – Rapporti patrimoniali – Annullamento; Rif. Leg. Artt. 1434 e 1435 c.c.

autore: Ferrandi Francesca