Mantenimento. Ammissibile la domanda del coniuge formulata per la prima volta nella memoria integrativa - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 settembre 2022 n. 27597
Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l’assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all’art. 709 co. 3 c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell’’infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius. (VC)
Processo civile – Assegno di mantenimento – Memoria integrativa – Rif. Leg. art. 709 co. 3 c.p.c.
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autore: Cianciolo Valeria
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