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Sulla impossibilità  di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 05 settembre 2022, n. 32576

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 05 settembre 2022, n. 32576; Pres. Di Stefano, Rel. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile deve essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell'obbligato. Pertanto, occorre tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (art. 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione. Di conseguenza, bisognerà tenere conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant'altro sia in condizione d'influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. (FF)


Diritto penale della famiglia – Impossibilità di adempiere – Mantenimento dei familiari; Rif. Leg. Art. 570-bis, c.p.

autore: Ferrandi Francesca