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La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli - Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 19 settembre 2022 n. 27374

La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. (VC)
 

Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - Assegnazione casa coniugale - Criteri - Esclusiva considerazione interesse dei figli - Rif. Leg. art. 337 - ter e 337 - sexies cod. civ.; artt. 115, 116 e 118 cod. proc. civ.