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La stipulazione di un contratto a termine non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio - Tribunale Patti, ord. 28 marzo 2022, n. 2744

In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la circostanza che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento; devono invece ricorrere altri elementi (quali ad esempio una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo) volti a giustificare la interruzione dell'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, al fine di considerarlo ormai autonomo economicamente.
Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento; legittimato ad agire, pertanto, è esclusivamente il figlio maggiorenne.
L'instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza - di per sé sola considerata - ininfluente sull'interesse della prole. (VC)

 
Divorzio – Mantenimento del figlio - Rif. Leg. art. 709 ter; art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898