Scelta della scuola, sul contrasto decide il giudice. Tribunale di Genova, decreto 15 luglio 2022
Le decisioni che rivestono particolare interesse per i figli e che i genitori sono tenuti a prendere di comune accordo nell'esercizio della responsabilità genitoriale, devono essere orientate al miglior interesse per il figlio.
Nelle ipotesi di contrasto in ordine all'indirizzo scolastico, il legislatore ha previsto il diritto dei genitori di rivolgersi all'autorità giudiziaria per dirimere il conflitto in atto.
Il Giudice, se permane il contrasto, è chiamato ad attribuire il potere decisionale nel caso concreto a quello dei genitori che ritiene maggiormente idoneo a soddisfare lo specifico interesse del figlio. (CF)
Responsabilità genitoriale – decisioni rilevanti - scelta della scuola
Rif. Leg.: Art. 337 bis e ss. c.c.per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
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Nel caso di specie i genitori avevano deciso di comune accordo l’iscrizione del figlio ad una scuola materna privata, benché distante da entrambe le abitazioni, per l’anno scolastico 2021/2022 anche in vista del preannunciato avvicinamento della madre. Per l’anno successivo il padre aveva negato l’assenso all’iscrizione sostenendo si trattasse di soluzione provvisoria che riguardava solo l’anno trascorso e chiedendo di individuare una scuola equidistante rispetto alle abitazioni dei genitori.
La madre ricorreva al tribunale per superare il contrasto; il padre si opponeva sostenendo che l’asilo in questione richiedeva troppe ore da trascorrere in auto nel traffico.
Per il tribunale la scuola materna proposta dal padre comporterebbe un allungamento dei tempi di percorrenza per la madre.
editor: Fossati Cesare
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