La sperimentazione negativa della madre conferma lo stato di abbandono. Corte d'Appello di Roma, 16 luglio 2021.
Disattese le istanze istruttorie di ulteriore approfondimento tecnico formulate dall'appellante, va rigettato il gravame promosso dalla madre, fragile e immatura, la quale, trascurando il necessario lavoro psicoterapeutico sulle proprie fragilità personali, non è stata in grado di impegnarsi in un percorso di recupero in termini di maturità affettiva e relazionale, determinando il fallimento dell'esperienza concreta di genitorialità che aveva intrapreso e così arrecando danno alla minore.
La sperimentazione negativa della figura materna, l'atteggiamento della minore di ricerca della presenza rassicurante dei collocatari, nonché l'incontestabile collegamento percepito dalla minore tra l'incontro con la madre e la possibile reviviscenza del vissuto di distacco dalle figure dei collocatari escludono l'interesse della minore alla conservazione degli incontri con la madre. (CF)
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Minore in stato di adottabilità – Diritto alla continuità affettiva della minore presso i collocatari
Rif. Leg.: Artt. 8 - 21 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello promosso dalla madre avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni del novembre 2020 - che aveva nuovamente dichiarato lo stato di adottabilità della minore, ne aveva confermato il collocamento presso i pregressi collocatari già disposto in via provvisoria nel dicembre 2019 e aveva vietato gli incontri tra madre e figlia, ritenendo non conforme all'interesse della minore la conservazione della relazione - diversamente da quanto espresso con la decisione dell'aprile 2019, riportandosi alle risultanze della Consulenza Tecnica del pregresso giudizio di adottabilità, conviene con la valutazione effettuata dal Tribunale circa l'inadeguatezza della madre a garantire alla figlia minore lo sviluppo psico-fisico al quale ha diritto.
Al fine di offrire alla madre un progetto di esperienza concreta della genitorialità, la minore è stata sottoposta al traumatico evento del distacco dalla condizione di benessere presso i collocatari, giustificabile solo nell'auspicio di assicurare alla bambina una migliore opportunità di ritrovarsi serenamente e adeguatamente amata e cresciuta dalla madre. Quest'ultima, proveniente da una situazione genitoriale e familiare molto problematica, ha disatteso il continuativo impegno di percorso di sostegno alla capacità genitoriale, con ciò determinando il fallimento della esperienza di genitorialità e arrecando danno alla minore.
Ritiene il Collegio che le condotte della madre abbiano generato nella minore, in origine serena in quanto proveniente da una relazione totalmente adeguata con i collocatari, atteggiamenti di ritrosia, disorientamento confusivo, paura, bisogno di consolazione, inibizione nell'evoluzione delle autonomie, così da indurre gli operatori a segnalare il pericolo che la minore fosse "bloccata nel percorso vitale della crescita." La minore è andata manifestando sempre maggiore rifiuto ad interagire con la madre e ad accettare un possibile nuovo distacco dalle rasserenanti figure dei collocatari.
La madre, sostiene la Corte, non si è rivelata in grado di cogliere l'importante opportunità di impegnarsi in un percorso continuativo di recupero in termini di maturità affettiva e relazionale: oggi la medesima deve affrontare un lungo percorso di recupero a beneficio di se stessa e di una futura capacità genitoriale. Ma la minore non po' permettersi di aspettare lunghi tempi e di vivere ulteriori distacchi e percezioni di abbandono.
Sulla base di queste premesse, la Corte di Appello di Roma ritiene, pertanto, di poter escludere l'interesse della minore a conservare gli incontri con la madre, giacché deleteri. Il gravame viene respinto e, in virtù del tenore della decisione e della natura della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.*L'Ordinana della Cassazione che riforma la pronuncia di merito si può leggere a questa pagina
editor: Fossati Cesare
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