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L'intersessualismo richiede giudizio di rettifica dell'atto di nascita. Tribunale di Paola, Decreto 28 ottobre 2021, Est. Ruggiero

E' inammissibile il ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. fondato sull'art. 1 della Legge n. 164/1982 nell'ipotesi di "intersessualismo".

L'art. 1 della Legge 164/1982 richiede una sentenza passata in giudicato e tale effetto non può essere anticipato da un provvedimento cautelare a ciò ontologicamente inidoneo.

Nella fattispecie di "intersessualismo", la difformità tra contenuto dell'atto e realtà fattuale è emendabile mediante lo strumento previsto dagli artt. 95 e ss. del D.P.R. 396/2000, che disciplinano il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile. Il giudizio camerale a cui l'art. 95 D.P.R. 396/2000 rinvia è un procedimento di volontaria giurisdizione rispetto al quale è incompatibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (CF)

 

Ricorso ex art. 700 c.p.c. - tutela cautelare atipica di mero accertamento - Procedimento di rettificazione degli atti di stato civile ex artt. 95 e ss. D.P.R 396/2000 - "intersessualismo" - volontaria giurisdizione

Rif. Leg.: Artt. 700 c.p.c., 1 Legge 164/1982, 95 e ss. D.P.R. 396/2000

Giovedì, 15 Settembre 2022
Giurisprudenza | Sessualità | Rettificazione di sesso | Merito Tribunale di Paola
Tribunale di Paola, Est. Ruggiero, decreto 28.10.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Paola è chiamato a pronunciarsi sulla domanda ex art. 700 c.p.c. azionata dai genitori per l'accertamento e la dichiarazione di appartenenza della figlia minore al genere femminile, nonchè per la rettifica dell'atto di nascita della medesima, affetta da "sindrome adreno-genitalica con perdita di sali e genitali ambigui".

Il Collegio Giudicante ritiene il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.

In linea di principio generale, viene affrontata la questione, dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione di assicurazione provvisoria degli effetti di una sentenza di mero accertamento. Di fatto, assegnando al provvedimento ex art. 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento, si anticiperebbe in via cautelare un effetto conseguibile solo a seguito dell'intervenuto giudicato di merito.

Per di più la domanda è stata fondata sull'art. 1 della Legge n. 164/1982, che fa riferimento ad una sentenza passata in giudicato.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto l'effetto di giudicato richiesto specificamente dalla norma non può essere anticipato da un provvedimento cautelare a ciò ontologicamente inidoneo.

Peraltro, la fattispecie in oggetto non rientra nei casi di transessualismo, ai quali si riferisce la precitata normativa, quanto, piuttosto, nei casi di "intersessualismo", ossia di difformità originaria tra il contenuto dell'atto di nascita e la realtà fattuale, dipesa da un mero errore del pubblico ufficiale ossia da una situazione di "apparenza"

Nel caso in oggetto, la discrepanza tra contenuto dell'atto e realtà fattuale, incidente sulla veridicità del primo, è emendabile attraverso la procedura di rettificazione dell'indicazione del prenome e del sesso indicato nell'atto di nascita, disciplinata dagli artt. 95 e ss. D.P.R. 396/2000. Il giudizio camerale finalizzato all'accertamento della veridicità di un fatto materiale come indicato nell'atto di nascita, ossia il sesso effettivo di un individuo avente organi genitali ambigui, rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, rispetto ai quali è incompatibile la domanda ex art. 700 c.p.c.

Ne consegue, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità del ricorso cautelare proposto.

La natura del procedimento, la peculiarità delle questioni trattate e la contumacia del resistente inducono il Tribunale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. 

autore: Fossati Cesare