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Cognome. La volontà  dei genitori del minore al mutamento non è condizione sufficiente - T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sent., 25 agosto 2022, n. 245

L'istanza di mutamento del cognome della persona minore d'età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori e la concorde volontà degli stessi non limita in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza.
La concorde volontà dei genitori del minore è condizione necessaria ma non sufficiente per il mutamento del cognome del minore e non esime l'amministrazione dall'effettuare quel delicato bilanciamento tra i diversi interessi pubblici e privati che vengono in rilievo in tale materia.
Nel caso in esame, il Prefetto ha ritenuto che il mutamento di cognome richiesto dall'istante per la figlia non potesse essere disposto poiché incideva "contemporaneamente su un diritto fondamentale e sull'interesse primario all'identità personale della stessa minore, nonché sull'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome della persona umana”. (VC)
 


Cognome - Mutamento del cognome del minore – Interesse del minore – Insufficienza della volontà dei genitori - Rif. Leg. art. 89 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 6 cod. civ.