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Sull'accordo di separazione consensuale il giudice realizza un controllo solo esterno in funzione di tutela dei diritti indisponibili - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 02 settembre 2022, n. 25925

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 02 settembre 2022, n. 25925; Pres. Di Virgilio, Rel. Cons. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purchè risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985,  come introdotto dall'art. 19 comma 14,  del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010.
Il giudice, dunque, in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse della famiglia superiore rispetto a quelli dei singoli componenti, realizza, su tali accordi, un controllo solo esterno in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori, posto il diritto di ciascuno di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici. (FF)


Separazione consensuale dei coniugi Accordi di separazione – Contenuto – Poteri del giudice; Rif. Leg. Artt. 158, 194 2657 2699 c.c.

autore: Ferrandi Francesca