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La memoria istruttoria depositata e sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 26 luglio 2022, n. 23263

Mercoledì, 7 Settembre 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato | Processo civile
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 26 luglio 2022, n. 23263; Pres. Frasca, Rel. Cons. Fiecconi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La memoria istruttoria è un atto processuale, volto a circoscrivere il thema probandum e rispetto al quale la controparte ha diritto di contraddire. La stessa deve essere imputabile alla parte del processo rappresentata da un difensore regolarmente nominato, essendo quest’ultimo l’unico soggetto abilitato a disporre dei diritti processuali di una parte. Di conseguenza, la memoria istruttoria sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali in quanto proveniente da persona non in grado di rappresentare la parte. (FF)


Processo civile – Memorie istruttorie – Memorie sottoscritte dal solo domiciliatario – Procura alle lite – Avvocato; Rif. Leg. Artt. 84, 85, 125 e 183 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca