La memoria istruttoria depositata e sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 26 luglio 2022, n. 23263
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La memoria istruttoria è un atto processuale, volto a circoscrivere il thema probandum e rispetto al quale la controparte ha diritto di contraddire. La stessa deve essere imputabile alla parte del processo rappresentata da un difensore regolarmente nominato, essendo quest’ultimo l’unico soggetto abilitato a disporre dei diritti processuali di una parte. Di conseguenza, la memoria istruttoria sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali in quanto proveniente da persona non in grado di rappresentare la parte. (FF)
Processo civile – Memorie istruttorie – Memorie sottoscritte dal solo domiciliatario – Procura alle lite – Avvocato; Rif. Leg. Artt. 84, 85, 125 e 183 c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
Venerdì, 24 Gennaio 2025
Ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti assunti in sede ... |
Mercoledì, 22 Gennaio 2025
Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei ... |
Martedì, 21 Gennaio 2025
Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di ... |
Lunedì, 20 Gennaio 2025
Solo le sentenze definitive CEDU costituiscono presupposto per la revocazione. Cass. ... |