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La valutazione sulle disparità  è preliminare a quella sul contributo al patrimonio comune. Tribunale di Verona, sent. n. 9462 del 3 maggio 2022, est. Marco Nappi Quintilliano

Nel giudizio di divorzio avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per l’ex coniuge le eredità percepite non assumono rilievo decisivo in ordine alla spettanza dell’assegno, da determinarsi viceversa considerando il contributo prestato da ciascuno dei coniugi ai fini della costruzione del patrimonio comune.

Preliminare è però la valutazione in ordine alla disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo, in assenza della quale neppure si può passare a indagare l’origine di detta disparità. (CF)

Divorzio – eredità – disparità economiche - rilevanza 

Rif. Leg.: art. 5 comma VI L.898/70

Martedì, 6 Settembre 2022
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Verona
Trib. Verona, Est. Quintiliiano, sentenza 3.05.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il Tribunale scaligero in sede di divorzio ha eliso l’assegno divorzile in capo al coniuge beneficiario. Infatti, alla luce delle circostanze dedotte, è stata rilevata l’assenza di una significativa disparità reddituale e patrimoniale in essere tra le parti, rispetto alla quale si sarebbe dovuto indagare il relativo contributo fornito dal coniuge richiedente l’assegno. Valutazione riconducibile alla sostanziale analogia dei redditi complessivamente percepiti dalle parti (al netto dei rispettivi oneri prima esposti), alla luce dell’ulteriore circostanza rappresentata dal pieno godimento da parte della resistente, fino alla fine dell’anno 2017, dell’ex casa coniugale in comproprietà con il ricorrente.

E’ stata pertanto rigettata la domanda con cui la resistente medesima ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, rappresentando l’anzidetta disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo il presupposto per poter poi passare a indagare l’origine di tale disparità e valutare se quest’ultima sia o meno dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza 11.7.2018 n. 18287).

 

*Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza del Foro di Verona, Coordinatrice Regionale Ondif Veneto, per la segnalazione del provvedimento

autore: Fossati Cesare