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Giudizio di modifica delle condizioni di divorzio e presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. - Tribunale di Verona, Sent., 22 febbraio 2022

Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza del Foro di Verona, Coordinatrice Regionale Ondif Veneto, per la segnalazione del provvedimento

Il tribunale Scaligero, in sede di modifica delle condizioni di divorzio tese ad elidere l’assegno divorzile già concordato, ha condannato il ricorrente ai sensi dell’articolo 96, 3° comma cpc  rilevato che il testo del novellato comma III della disposizione in esame non presuppone necessariamente l'esistenza di un danno di controparte; per contro richiede, comunque, sul piano soggettivo, la presenza del requisito, previsto espressamente soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma, della malafede o della colpa grave. Si è ritenuto che nel caso concreto sussista la colpa grave del ricorrente, ravvisabile nell'avere proposto domande di modifica delle condizioni di divorzio con argomentazioni del tutto prive di fondamenti giuridici e di serie allegazioni di fatto, posto che il ricorrente si è limitato ad invocare dapprima, la circostanza secondo cui la resistente avrebbe svolto "altri lavoretti" in affiancamelo al lavoro part-time, con conseguente adeguatezza dei propri mezzi economici al fine di provvedere alle proprie esigenze, quindi la (diversa) circostanza secondo cui la stessa si troverebbe in condizioni di trasformare il lavoro da regime a tempo parziale a regime a tempo pieno. Tali allegazioni si sono rivelate completamente sfornite di prova; tantomeno il ricorrente ha offerto elementi probatori, o specifiche prospettazioni in ordine ai mutamenti economici idonei a giustificare una revisione del regime precedentemente concordato fra le stesse parti all'epoca del divorzio congiunto offrendo, con riferimento alle attuali condizioni economiche, documentazione parziale, senza spiegazione relativamente ai ripetuti e consistenti versamenti di denaro contante effettuati nel corso degli anni.
Pertanto, ritenuto che in definitiva sia stato ravvisato un intento dissimulante delle proprie attuali e concrete complessive condizioni reddituali e patrimoniali da parte del ricorrente, nonché una manifesta infondatezza della domanda di elisione dell'assegno divorzile concordato nel 2010 si giustifica una condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari a poco meno della metà delle spese di lite, per la somma di € 1.000,00.

 

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Tribunale di Verona, Sent., 22 febbraio 2022; Est. Dott. F. Bartolotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di modifica delle condizioni di divorzio, sussistono i presupposti per la condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., laddove il ricorrente abbia proposto domande di modifica delle suddette condizioni con argomentazioni del tutto prive di fondamenti giuridici e di serie allegazioni di fatto. (FF)


Divorzio – Modifica condizioni di divorzio – Condanna ex art. 96 c.p.c. – Presupposti; Rif. Leg. Art. 96 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca