Affidamento paritario e assegnazione della casa familiare. Tribunale di Genova, Decreto 9 agosto 2022
Nell'ipotesi di elevata conflittualità tra i genitori, va disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi, con residenza anagrafica presso la casa ex familiare e collocazione paritaria presso ciascun genitore secondo il calendario di visita emerso all'esito dell'ascolto della minore.
La casa ex familiare viene assegnata alla madre, la quale avrà diritto di continuare ad abitarvi unitamente alla figlia minore nell'esclusivo interesse di quest'ultima, e ciò al fine di garantire alla stessa, nel delicato momento di disgregazione della famiglia, una continuità abitativa e il mantenimento dell'habitat sociale preesistente alla crisi.
Pur essendo entrambe le parti onerate di farsi carico in egual misura degli oneri di mantenimento ordinario della figlia in virtù della collocazione paritaria della stessa presso ciascuno dei genitori, in ragione del leggero squilibrio reddituale in favore del padre, va stabilito un assegno a titolo meramente perequativo a carico dello stesso e in favore della madre. (CF)
Affidamento condiviso - collocazione paritaria - Ascolto della minore - Assegnazione della casa familiare - Contributo al mantenimento
Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 sexies, 337 octies c.c.
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Nella fattispecie, il Tribunale di Genova, in punto collocazione e regime di visita, ricorda ad entrambi i genitori l'importanza del loro ruolo e il loro obbligo di collaborare nel preminente interesse della figlia minore a conservare una piena bigenitorialità. Ammoniti, i genitori vengono richiamati all'obbligo di collaborare tra loro assumendo in misura paritaria tutte le decisioni afferenti alla minore. Ai fini della regolamentazione del diritto di visita, viene pertanto recepito il calendario emerso all'esito dell'ascolto della minore la quale, nonostante gli undici anni di età, ha mostrato un sufficiente grado di maturità e una certa capacità di discernimento.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, viene ricordato il principio sotteso all'art. 337 sexies c.c. secondo il quale "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli": il provvedimento di assegnazione è pertanto subordinato alla presenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti che non abbiano la possibilità di reperire altra abitazione ovvero nei confronti dei quali sussista una peculiare esigenza a mantenere il contesto sociale ed abitativo nel quale sono inseriti.
In punto mantenimento della figlia, il Collegio richiama la natura prevalentemente equitativa della quantificazione del contributo economico dei genitori, nonché il criterio della "adeguatezza" quale unico parametro di valutazione, in applicazione dei principi generali oggi sanciti dall'art. 337 ter, quarto comma, c.c. E' ritenuta tardiva, siccome svolta solo in sede di difese conclusive, la domanda della madre di percezione integrale dell'assegno unico.
* Massima e sintesi a cura dell'avv. Sara Fiasco, associata Ondif sezione genovese
editor: Fossati Cesare
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