Violazione dei diritti per il bambino sordomuto in mancanza di personale esperto in lingua LIS - T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sent., 29 agosto 2022, n. 1951

La mancata o incompleta esecuzione delle previsioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela, determina di fatto l'impossibilità per l'alunno disabile di frequentare proficuamente la scuola, con conseguente lesione dei diritti sanciti in suo favore.
La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio costituisce esempio emblematico di violazione dei suddetti diritti, atteso che, in mancanza dell'assistenza fornita da personale esperto in lingua LIS, il figlio dei ricorrenti, affetto da sordità neurosensoriale bilaterale grave, non era in grado di percepire quanto gli viene comunicato oralmente dai docenti, circostanza questa che rende praticamente inutile la frequenza scolastica nei periodi in cui tale assistenza non è garantita. (VC)
 
 
Scuola – Minore – Disabile – Diritto allo studio – Rif. Leg. artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.; artt. 3, 12 e 13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104