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Danno da lesione del rapporto parentale: distinzione tra danno presuntivo e danno in re ipsa - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 30 agosto 20220, n. 25541

Giovedì, 1 Settembre 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 30 agosto 20220, n. 25541 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Pellecchia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: per quest'ultimo, infatti, non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il solo fatto del ricorrere di una determinata condizione, mentre il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. (FF)


Risarcimento del danno – Danno da lesione del rapporto parentale - Morte di un prossimo congiunto; Rif. Leg. art. 2043 c.c.; artt. 40 e 41 c.p.

autore: Ferrandi Francesca