Decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche i servizi gettano la spugna. Tribunale per i Minorenni di Genova, 30 agosto 2022.
Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre con conseguente affido della minore al padre, quale conseguenza sostanziale della dichiarazione di decadenza e della revoca dell'affido all'ente, nell'ipotesi in cui siano venuti meno, nel corso degli anni, i rapporti tra la madre e la minore e la prima, periodicamente assente nella vita della figlia e delegante rispetto all'accudimento della stessa, nonché manifestamente inadeguata in alcuni suoi comportamenti, abbia assunto un atteggiamento di progressiva rassegnazione e di chiusura nei confronti della minore, ponendo fine a qualsiasi collaborazione con il Servizio affidatario, infine richiedendo ella stessa, la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di condanna ex art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3 c.p.c. avanzata dal padre in quanto non è da ritenersi dirimente a tal fine il fatto che la madre abbia omesso di versare spontaneamente il contributo per il mantenimento della figlia, atteso che gli obblighi a contenuto patrimoniale in campo familiare sono già assistiti da una tutela particolareggiata. (CF)
Decadenza dalla responsabilità genitoriale - affido della minore - provvedimenti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. – prosieguo amministrativo
Rif. Leg.: Artt. 330 c.c., 38 disp. att. c.c., 709 ter c.p.c., 29 comma 4 R.D.L. 1404/34
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Il Decreto definitivo de quo fa seguito ad un primo Decreto in data 22 aprile 2009 - con il quale il medesimo Tribunale per i Minorenni di Genova affidava la minore ad entrambi i genitori (che ne avevano chiesto, ciascuno per proprio conto, l'affidamento esclusivo) con collocazione prevalente presso il padre, regolamentando le frequentazioni madre - figlia e prescrivendo percorsi di sostegno alla genitorialità, con obbligo di mantenimento a carico della madre nella misura di Euro 100,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie - nonché ad un successivo Decreto del 17 aprile 2018, con il quale il medesimo Giudicante affidava la minore al Servizio Sociale del Comune di Genova per la predisposizione in favore della stessa del miglior progetto educativo e di sostegno tramite collocazione in Comunità educativa residenziale, prescrivendo ai genitori di collaborare con il Servizio Sociale affidatario e mandando al Servizio di concerto con ASL di sostenere la minore a mezzo della elaborazione di un progetto educativo con previsione di un percorso psicoterapico e con avvio di incontri protetti con la madre.
Nel corso del lunghissimo processo, nel contesto di un documentato profondo disagio e di una percepibile sofferenza della minore per l'assenza della madre, si è assistito ad un progressivo irrigidimento dei rapporti madre - figlia, a cui ha fatto seguito una maturata rassegnazione e un atteggiamento di chiusura da parte della madre, che si riconosceva consapevole degli errori commessi in gioventù e imputabili all'immaturità dell'epoca e riferiva di voler rinunciare alla "patria potestà", dichiarando di non essere più disposta ad alcunché per riavvicinarsi alla figlia.
Quanto sopra, unitamente ad una riscontrata periodica assenza della madre nella vita della figlia e alla manifesta inadeguatezza di molti atteggiamenti della prima, ha determinato nel Collegio giudicante la decisione definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, come richiesta dal padre, dal PM e come condivisa dal Curatore Speciale della minore nominato con Decreto in data 19 gennaio 2022. A ciò ha fatto seguito la condanna della madre, quasi totalmente soccombente, alle spese processuali in favore del padre.
Visto l'imminente raggiungimento della maggiore età della minore e l’inaspettata revoca del progetto per un prosieguo amministrativo da parte dei Servizi, l'affido all'Ente è stato revocato.
Pur avendo la madre tenuto un comportamento incostante e in più occasioni inadeguato, si è ritenuto che la stessa abbia comunque saputo periodicamente riattivare, pur con limiti e difficoltà, i percorsi necessari per riavvicinarsi alla figlia anche condividendo decisioni importanti con il Servizio, quale quella del collocamento comunitario della minore: non si sono ravvisati pertanto i presupposti per l'accoglimento della istanza di condanna ex art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3, c.p.c. come richiesta dal padre.
Dichiarato il non luogo a provvedere su ulteriori interventi, il Tribunale per i Minorenni di Genova ha disposto l'archiviazione del procedimento.
* massima e sintesi a cura di Sara Fiasco, associata Ondif sezione genovese
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