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Per la riduzione dell'assegno divorzile, il coniuge onerato deve dare prova che il beneficiario abbia concrete possibilità  di lavorare - Cass. Civ., Sez. VI, ord. 20 luglio 2022, n. 22758

L'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno di divorzio, non incide sulla determinazione dell'assegno stesso, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
L'accertamento della relativa capacità lavorativa deve essere compiuto non nella sfera dell'ipoteticità o dell'astrattezza, bensì quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso concreto in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale.
Con il principio espresso, il Palazzaccio si allinea all’orientamento giurisprudenziale sposato dalle seguenti sentenze: Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670, richiamata dalla stessa decisione; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998; Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre 2007, n. 25436. (VC)
 


Divorzio - Assegno - Determinazione - Astratta possibilità lavorativa da parte del coniuge beneficiario - Irrilevanza - Limiti - Effettività della possibilità di lavoro confacente alle attitudini - Onere probatorio gravante sul coniuge onerato – Rif. Leg. art. 5 comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898